Art. 18.

      1. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412-quater. - (Ulteriori modalità del tentativo di conciliazione). - La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409, può essere svolta presso le sedi previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti

 

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dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.
      Gli accordi di conciliazione raggiunti nelle sedi di cui al primo comma, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica il quinto comma dell'articolo 411.
      Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga a una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria ove sia stato effettuato con le seguenti modalità:

          a) da un conciliatore iscritto all'albo dei conciliatori e degli arbitri istituito presso ogni tribunale, su richiesta congiunta delle parti;

          b) sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa della resistenza.

      Il verbale del tentativo di conciliazione deve essere redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire a un accordo, e quanto altro ritenga utile portare a conoscenza del giudice per il procedimento. A esso devono essere allegate le memorie di cui al terzo comma, lettera b).
      Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, ove accerti che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.
      Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti

 

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gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412».