1. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Ulteriori modalità del tentativo di conciliazione). - La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409, può essere svolta presso le sedi previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti
a) da un conciliatore iscritto all'albo dei conciliatori e degli arbitri istituito presso ogni tribunale, su richiesta congiunta delle parti;
b) sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa della resistenza.
Il verbale del tentativo di conciliazione deve essere redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire a un accordo, e quanto altro ritenga utile portare a conoscenza del giudice per il procedimento. A esso devono essere allegate le memorie di cui al terzo comma, lettera b).
Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, ove accerti che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.
Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti